indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

riceviamo da CNA e inoltriamo ai ns Soci.

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come sapete la legge di Bilancio (articolo 1, commi da 386 a 400, legge 30 dicembre 2020, n. 178), nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, ha istituito in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

Si tratta di un’indennità che spetta in caso di rilevante diminuzione del reddito di lavoro autonomo e che può essere chiesta una sola volta nel triennio ed è erogata per sei mensilità.

Per accedere alla prestazione ISCRO è necessario possedere congiuntamente i seguenti requisiti: non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza; avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 % della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda; avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro; essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso. Per le istruzioni amministrative in materia, si rimanda alla Circolare n. 94 del 30 giugno 2021.

In questi giorni, l’Inps ha pubblicato il Messaggio n. 3180 del 22 settembre 2021, per fornire le istruzioni da seguire per la presentazione della domanda di riesame da parte dei richiedenti, la cui istanza è stata respinta per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Rinviando al suddetto Messaggio e al relativo Allegato per un maggiore approfondimento, vi segnaliamo che il termine per proporre il riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in esame (22 settembre 2021), ovvero dalla notifica del provvedimento di reiezione se successiva, per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi definitivamente respinta, fatta salva la possibilità di proporre ricorso amministrativo.

Si ricorda, infine, che presupposto per l’accesso all’indennità ISCRO è l’iscrizione alla Gestione separata; pertanto, è necessario, per la fruizione dell’indennità, che i potenziali destinatari della stessa, prima della presentazione dell’istanza di riesame, abbiano proceduto alla formale iscrizione alla predetta gestione.

Cordiali saluti.

CNA Professioni

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