ATTESTAZIONE

INDICE

CHE COS'È LA QUALIFICA PROFESSIONALE

In cosa consiste l’attestato di qualità dei servizi di Assocontroller?

Si tratta di un “attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” prestati dall’associato, che può essere rilasciato soltanto agli iscritti Assocontroller e che, come precisato dall’art. 7 della L. 4/2013, si propone come un mezzo per tutelare i consumatori e garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali. 

L’attestazione permette al socio Assocontroller di evidenziare la regolare iscrizione all’associazione, il superamento di una procedura di selezione per titoli ed esami, l’adesione al codice di deontologia e condotta dell’associazione, il completamento di un programma di formazione continua attestato dall’acquisizione dei crediti formativi professionali, il riconoscimento da parte dell’Associazione della rispondenza agli standard qualitativi da essa definiti.

In pratica, il socio attestato potrà riportare il logo di Assocontroller ed il numero e la data di rilascio del riconoscimento in parola.

PROCEDURA DI ATTESTAZIONE

Come richiedere l’Attestazione Professionale di Controller riconosciuta dal MISE?

L’Attestazione è rilasciata gratuitamente ai soci effettivi che abbiano superato la valutazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione Permanente (CTSFP).

Procedura operativa

Di seguito viene riportata la procedura operativa da seguire ai fini dell’Attestazione. 

FASE 1: RICHIESTA DI ATTESTAZIONE

Il socio inizia la PROCEDURA DI ATTESTAZIONE per chiedere all’Associazione di essere attestato. Oltre a compilare i campi indicati dovrà allegare il “Curriculum Attestazione” che si trova in fondo evidenziato in rosso e in cui andrà a riportare le competenze con autodichiarazione firmata (ai sensi della legge 445/2000). I dati da riportare in dettaglio sono:

  • indicazione dei compiti e ruoli avuti con dettaglio a livello di anno;
  • Job description dalla/e azienda/e nella quale ha svolto attività, come dipendente o consulente;
  • presentazione di progetti conclusi (su documentazione aziendale);
  • presentazione di proprie pubblicazioni, presentazioni a seminari etc.

 

FASE 2: VALUTAZIONE DEL CTSFP

Il CTSFP riceve la documentazione in formato digitale e, in base alle linee guide, procede alla valutazione tramite un Commissario incaricato. 
  • Il CTSFP si riserva di richiedere eventuali documenti comprovanti quanto riportato nel format “Curriculum Attestazione” e, in particolare:
    • Copia del/i titoli scolastici e/o accademici, anche con autocertificazione.
    • Copia di partecipazioni a corsi Master, oppure all’Esame di Stato per Commercialista, oppure a corsi di perfezionamento, in cui deve essere esplicitamente riportato il numero di ore di lezione in aula e/o nella forma “distance learning “(eventualmente con autocertificazione).
    • Certificazioni per crediti formativi su tematiche di interesse del controller.

 

FASE 3: ESITO DELLA RICHIESTA


Se non occorre procedere ad ulteriori verifiche e/o approfondimenti, si passa al rilascio dell’Attestazione.

Se, invece, il punteggio risultante dalla valutazione non dovesse superare il valore di riferimento, il CTSFP comunica al socio le iniziative formative in ambito associativo necessarie al raggiungimento del punteggio/standard minimi.

Sarà successivamente cura del socio comunicare al CTSFP, con le stesse modalità di presentazione della domanda di Attestazione, il completamento delle attività formative utili al raggiungimento del punteggio/standard minimi.

Tool di calcolo

Prima di iniziare la PROCEDURA DI ATTESTAZIONE, di seguito è disponibile il tool di calcolo per un’autovalutazione a puro scopo indicativo.

Procedura di Attestazione

Clicca sul pulsante e vai alla sezione dedicata per compila il form e scaricare il “Curriculum Attestazione” da allegare alla tua domanda.

RINNOVO DELL'ATTESTAZIONE

Procedura di Rinnovo

L’Attestazione ha validità 3 anni e, al termine, può essere rinnovata solo con il conseguimento di 30 crediti formativi.

Per procedere al Rinnovo clicca sul pulsante e vai alla sezione dedicata per compilare il form e scaricare la tabella da allegare alla tua domanda. 

Nel caso di mancato rinnovo, il socio NON può più riportare nella sua documentazione personale e professionale il riferimento all’Attestazione Assocontroller.

INFORMAZIONI E FAQ

Sono un Controller, per esercitare la mia professione ho necessità di essere iscritto ad un’associazione e di essere in possesso dell’Attestazione di qualità?

La legge 4/2013 NON impone alcun obbligo per l’esercizio delle professioni non regolamentate. La legge 4/2013 tutela i consumatori ed i loro diritti attraverso il riconoscimento della professionalità degli iscritti alle associazioni ed i loro percorsi di formazione continua.

L’iscrizione ad Assocontroller e l’attestato di qualità dei servizi rappresentano un titolo qualificante ed una forma di trasparenza ed affidabilità verso clienti e datori di lavoro.

Per queste finalità, è interesse di Assocontroller promuovere presso tutte le sedi opportune, la validità dell’attestazione quale strumento di riconoscimento della professionalità.

Sono un consulente in controllo di gestione, per esercitare la professione ho necessità di essere iscritto ad un’associazione e di essere in possesso dell’attestato di qualità?

La legge 4/2013 NON impone alcun obbligo per l’esercizio delle professioni non regolamentate. La legge 4/2013 tutela i consumatori ed i loro diritti attraverso il riconoscimento della professionalità degli iscritti alle associazioni ed i loro percorsi di formazione continua. 

L’iscrizione ad Assocontroller e l’attestato di qualità dei servizi rappresentano un titolo qualificante e una forma di trasparenza ed affidabilità verso clienti e datori di lavoro. 

A partire dall’11 febbraio 2013 è obbligatorio per tutti coloro che esercitano un’attività non organizzata in ordini o collegi, ovvero per tutti i professionisti iscritti ad Assocontroller, evidenziare (in ogni documento e rapporto scritto con il committente) il riferimento alla legge 4/2013, pena sanzione prevista dal Codice del Consumo. 

Per i professionisti iscritti AssoController è prevista la seguente dicitura:

Professionista di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, pubblicata nella GU n. 22 del 26/01/2013. Socio Assocontroller n. tessera XXXXXX.

Qual è la differenza tra Attestazione e Certificazione?

Esistono tre diverse tipologie di valutazione della conformità di un prodotto o di un servizio a una norma:

  • La valutazione di prima parte (autocertificazione)

Si tratta di una valutazione della conformità eseguita dalla stessa persona o organizzazione che fornisce l’oggetto della valutazione, per esempio un prodotto o servizio. 

  • La valutazione di seconda parte (Attestazione rilasciata da Assocontroller)

Viene eseguita da una persona o da un’organizzazione che ha un interesse da utilizzatore per l’oggetto della valutazione: è, quindi, la prassi di un cliente che intende verificare la rispondenza del prodotto/servizio del proprio fornitore alle specifiche richieste.

  • La valutazione di terza parte (Certificazioni rilasciate da Organismi di Certificazione Accreditati)

Indica una procedura con cui una terza parte indipendente dà assicurazione scritta che un prodotto, un servizio, un processo o una persona è conforme ai requisiti specificati. La certificazione di prodotto/servizio è una forma di “assicurazione diretta”, con cui si accerta la rispondenza di un prodotto o servizio ai requisiti applicabili. In base alla normativa italiana, le “Certificazioni” sono solo di terza parte, cioè rilasciate da un organismo di certificazione accreditato secondo lo standard ISO/IEC 17024 per la certificazione delle persone presso l’ente di accreditamento (in Italia ACCREDIA). 

Cosa devo fare per ottenere o rinnovare l’Attestazione di Assocontroller? 

Essere un iscritto Assocontroller e seguire una delle due procedure:

Cosa devo fare per ottenere la Certificazione da Organismo accreditato?

Assocontroller ha siglato una convenzione con la società di Certificazione AICQ SICEV ed è ora possibile affrontare il percorso di valutazione secondo un preciso regolamento.

Per maggiori informazioni, vai alla sezione dedicata alla Certificazione del Controller.

NORMATIVA

Riportiamo di seguito uno stralcio della Legge e dello Schema UNI per la Normazione.

Riferimenti alla Legge 4 del 2013.

Art. 7: Sistema di attestazione

  1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:
    1. alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
    2. ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
    3. agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
    4. alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;
    5. all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
    6. all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
  2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.

 

Art. 8: Validità dell’attestazione

  1. L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.
  2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.   

Schema UNI per Normazione attività professionale.

6) Elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento

Nell’apprendimento formale, le metodologie e i soggetti che effettuano la valutazione sono stabiliti per via legislativa (per esempio esami di Stato, esami di maturità), ciò non avviene in ambito non formale e informale. Per la valutazione dei risultati dell’apprendimento non formale e informale, oggetto del presente schema, è necessario tener presente che devono essere valutate, in modo oggettivo e direttamente:

  • le conoscenze;
  • le abilità;
  • le competenze;

così come descritte al precedente punto 5 del presente schema.

A tal fine, per garantire l’efficacia della valutazione occorre indicare una combinazione di più metodi di valutazione, scelti fra quelli di seguito elencati, tenendo comunque presente che ne potrebbero essere considerati anche altri in relazione alla specificità del tipo di attività professionale.

6.1) Esempi di metodi di valutazione:

  1. analisi del “curriculum vitae” integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato;
  2. esame scritto per la valutazione delle conoscenze. Tale prova di esame può consistere in:
    1. una prova con domande a risposta chiusa; per ogni domanda vengono proposte almeno 3 risposte delle quali 1 sola è corretta (da escludere quelle del tipo “vero/falso); e/o
    2. una prova con domande a risposta aperta; per ciascuna domanda il candidato dovrà fornire una risposta appropriata.
  3. esame scritto su “casi di studio”: al candidato viene proposta una situazione reale attinente alla specifica attività professionale. Egli dovrà fornire una risposta appropriata. Tale prova, integrata, se opportuna, da simulazioni (role-play), può consentire di valutare le abilità;
  4. esame orale: necessario per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e/o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato.
  5. simulazioni di situazioni reali operative (role-play): per valutare oltre alle abilità e alle competenze, anche le capacità relazionali (comportamenti attesi);
  6. analisi e valutazione di lavori effettuati: tale metodo comprende anche un confronto, in presenza del candidato, per approfondire la valutazione delle abilità, delle conoscenze e delle capacità relazionali.
  7. prove pratiche in situazioni operative attinenti alla realtà dell’attività professionale: possono essere effettuate anche tramite osservazione diretta, durante l’attività lavorativa del candidato. Tale metodo può essere utilizzato per valutare le abilità e le competenze (anche le capacità relazionali/comportamenti attesi).

 

NOTA 1: Va precisato che la scelta della combinazione dei metodi di valutazione deve considerare la tipologia dell’attività professionale e la necessità di rendere la valutazione delle conoscenze, abilità e competenze, più completa e oggettiva possibile, per limitarne la discrezionalità.

NOTA 2: In alcuni specifici casi e settori, si possono inoltre prevedere modalità di “valutazione ex post”, successivamente alla valutazione finale, anche sulla base delle segnalazioni dei fruitori dell’attività professionale.

6.2) Organizzazione che effettua la valutazione e/o la convalida

L’Organizzazione che effettua la valutazione e/o la convalida dei risultati dell’apprendimento deve:

  • avere i requisiti di indipendenza, imparzialità, trasparenza, competenza e assenza di conflitti di interesse;
  • assicurare l’omogeneità delle valutazioni;
  • assicurare la verifica dell’aggiornamento professionale;
  • definire, adottare e rispettare un proprio sistema qualità documentato e un proprio codice deontologico.

 

NOTA 1: Tali requisiti si intendono assolti dagli organismi di certificazione delle persone, operanti in conformità alla Norma ISO/IEC 17024 e, per fornire ulteriore garanzia al mercato, accreditati secondo il Regolamento Europeo 765/08.

NOTA 2: La valutazione e convalida, nel rispetto dei requisiti sopraindicati, può essere effettuata da organizzazioni che hanno un interesse da utilizzatori, diretti, indiretti o mediati, dei risultati dell’apprendimento conseguiti dalle persone. Hanno un interesse diretto, ad esempio, le organizzazioni che valutano i risultati dell’apprendimento delle persone al fine di un inserimento lavorativo, di un riconoscimento di qualifica, ecc. Hanno un interesse indiretto, ad esempio, le organizzazioni che finanziano (in tutto o in parte) i servizi di apprendimento e hanno interesse alla verifica dei risultati di apprendimento conseguiti, quali Regioni, Province, Fondi interprofessionali e simili. Hanno un interesse mediato, ad esempio, le organizzazioni che rappresentano le principali parti interessate del mondo del lavoro quali enti bilaterali, organismi paritetici e simili.

NOTA 3: I requisiti contenuti al presente punto 6.2, qualora siano riportati sulla norma, devono essere condivisi con la Commissione UNI/CEI “Valutazione della Conformità”.